Incredibile in Calabria, Monti colpisce ancora. Con una sua legge papocchio, Cantone sospende Oliverio

Carlomagno

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Il governatore della Calabria Mario Oliverio
Il governatore della Calabria Mario Oliverio

Il presidente dell’autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone ha interdetto per tre mesi il governatore della Regione Calabria Mario Oliverio in virtù di una norma papocchio e contraddittoria varata dal disastroso governo Monti.

Motivo del provvedimento è che il presidente calabrese, insieme alla sua passata giunta ha nominato nel marzo scorso, Santo Gioffré come commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, nomina ritenuta illegittima in quanto in violazione dell’articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 39/2013, una legge per certi versi simile alla Severino varata a novembre 2012 dall’allora governo bocconiano ed entrata in vigore a maggio 2013, con Letta premier.

Oliverio, insieme agli allora assessori Nino De Gaetano, Carlo Guccione e Enzo Ciconte (che nel frattempo non rivestono più incarichi di governo) firmarono la nomina di Gioffrè al vertice dell’Asp non osservando la norma che vieta a chi, nei cinque anni precedenti sia stato candidato ad elezioni europee, nazionali, regionali e locali in collegi elettorali che comprendano il territorio della Asl.

E Santo Gioffrè nel 2013 era stato candidato a sindaco, non eletto, al comune di Seminara, centro di appena 2.800 anime, in provincia di Reggio Calabria.

L’atto è stato trasmesso al responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza della Regione Calabria, Gabriella Rizzo che deve attuare il provvedimento di Cantone.

Cosa succederà adesso lo dice il testo papocchio. Il governatore potrà continuare a esercitare le sue funzioni, ma dimezzate. Chi ha infatti conferito l’incarico non potrà firmare nomine per l’arco temporale di tre mesi in quanto interdetto da tale facoltà.

Il comma 2 e 3 dell’articolo 18 testualmente recitano: “I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante“, in questo caso Gabriella Rizzo, ma atteso che l’interdizione è individuale, potrebbe essere il vicepresidente in carica (Antonio Viscomi) a poter firmare le nomine. Questo è un primo punto non chiaro.

Subito dopo si legge che una volta individuati gli organi di vigilanza, La Rizzo, appunto,”in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”.

Posto che a marzo la giunta era composta da sole quattro persone, Oliverio più Ciconte, De Gaetano e Guccione che non fanno più parte dell’esecutivo, rimane solo il governatore Oliverio a essere inibito.

Ma dov’è il secondo punto oscuro, ossia la contraddizione? Eccola: Il comma 1 dell’articolo 8 del citato decreto legislativo dice che “Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della Asl”.

Cioè chi è stato candidato in “elezioni locali” in quest’arco temporale viene rimosso, senza che tuttavia venga specificata la dimensione dell’amministrazione locale. Un dato che viene però riportato al comma 5 dello stesso articolo che testualmente recita:

“Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti (e non 5, ndr), abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della Asl”.

In buona sostanza chi si è soltanto candidato, anche se non eletto in un comune di tremila anime viene rimosso con conseguente punizione dei firmatari della nomina, mentre chi ha gestito direttamente il potere politico e amministrativo in comuni superiori a 15mila abitanti, avendo quindi maggiori possibilità di esercitare “influenza” corruttiva, potrà essere nominato non dopo 5 anni, bensì soltanto dopo 2. Una norma papocchio e contraddittoria, dicevamo, per certi versi simile alla caotica legge Severino.

Non c’è da meravigliarsi. E’ stata partorita dall’intellighenzia bocconiana che con le sue leggi ha portato l’Italia sul baratro. La legislatura di Mario Oliverio non era partita bene, anzi, ma con questo provvedimento, ingessa non solo l’amministrazione regionale ma paralizza l’intera regione.