Chi è Giuseppe Galati, il potente politico arrestato dalla DDA

Carlomagno

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Giuseppe Pino Galati

Più volte parlamentare e per due volte sottosegretario nel secondo e terzo governo Berlusconi, Giuseppe Galati – il politico arrestato stamani dalla Finanza nell’ambito di una inchiesta dalla Dda di Catanzaro -, è stato da sempre solido punto di rifermento del centrodestra catanzarese e calabrese, con influente amicizie ai piani alti della politica romana.

L’esponente politico, fedelissimo di Berlusconi e di Denis Verdini, ha mosso i primi passi da giovanissimo nelle file della Democrazia Cristiana, ma dopo Tangentopoli, – sgretolato lo scudocrociato -, Pino, così come lo chiamano, era approdato prima nei centristi (Ccd-Udc), poi con Forza Italia – Popolo della Liberta per finire ai verdiniani di Ala, alcuni dei quali alle ultime elezioni politiche erano confluiti in “Noi per l’Italia”. Proprio a marzo Galati, candidato al Senato con gli alleati minori del centrodestra, non ha centrato più la sua rielezione per le irrisorie percentuali del nuovo soggetto centrista.

I primi guai giudiziari per Galati arrivano nel 2016. In una inchiesta della Dda di Reggio Calabria, gli inquirenti chiesero l’arresto del politico catanzarese, per corruzione aggravata dalle modalità mafiose, ma il gip lo negò per mancanza di gravi indizi. L’indagine, in codice Alchemia, sfociò per lui in una archiviazione del giudice su richiesta della stessa procura.

Un’altra inchiesta della procura di Catanzaro, a primavera 2018, più “leggera” rispetto ai reati che gli vengono contestati oggi, è quella che lo vede indagato per peculato e abuso d’ufficio in merito al crac della fondazione Calabresi nel Mondo di cui Pino Galati è stato fondatore e presidente fino al 2015. Secondo l’accusa Galati si sarebbe auto liquidato indebite indennità e avrebbe assunto numerose persone a lui vicine “a fini clientelari”.

Aggiornamento del 13 Luglio 2023

Il Legale di Galati: “Il mio cliente è stato prosciolto”

“Nell’articolo suddetto – ci scrive l’avvocato di Giuseppe Galati, Andrea Di Pietro – veniva menzionata una vicenda giudiziaria dalla quale il mio assistito è stato prosciolto da tutte le ipotesi di reato. Tuttavia, tale articolo, neppure aggiornato in riferimento all’esito finale, continua indirettamente a creare nocumento alla reputazione del mio Cliente, il quale ritiene di non volere più prestare il consenso a tale specifico trattamento, ritenendo ormai esaurita la funzione informativa del pezzo giornalistico in parola.

Il comma 25 dell’art. 1 della recente Legge c.d. Cartabia (Legge del 27 settembre 2021, n. 134) stabilisce, ormai, che siano adottate, nel rispetto della riservatezza dei cittadini, misure idonee affinchè, in caso di decreto di archiviazione e sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione, tali provvedimenti costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di de-indicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.

Ad avviso di questo difensore, il recente intervento legislativo testè richiamato è pienamente idoneo ad orientare e uniformare le decisioni di codesto Titolare del Trattamento dei Dati Personali in senso favorevole al mio assistito, essendo ora, più che mai, integrate, dopo la riforma c.d. Cartabia, le ipotesi di diritto all’oblio contemplate dalle lettere a) ed e), primo comma, art. 17 GDPR.

In base al principio indicato nella sentenza della Corte di Giustizia (causa C-131/12) e nelle Linee Guida WP Art. 29 il gestore di un sito Internet deve tenere conto delle disposizioni normative intervenute successivamente e in particolare dell’art. 21 del Regolamento in base al quale “l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) …. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi e cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”. In sostanza, incombe sul gestore di sito Internet l’onere della prova circa la persistenza dell’interesse pubblico che, come insegna la Corte di Cassazione in numerose e note sentenze, è sempre da ritenersi recessivo rispetto al mero trascorrere del tempo.

A parere del sottoscritto difensore, il trattamento dei dati personali del Dr. Giuseppe Galati è ormai divenuto ingiustificato. Oggi, alla luce degli sviluppi processuali successivi, il mio Cliente ritiene di avere il diritto a non vedere più accostato il proprio nominativo a vicende giudiziarie (anche se aggiornate) per le quali ha già subito in passato le gravi e ingiuste conseguenze reputazionali cagionate dalla negativa esposizione mediatica (cfr. SS.UU. Civili n. 19681/2019).

Chiedo, pertanto, al fine di comporre bonariamente la vicenda, di de-indicizzare l’articolo giornalistico oggetto della presente diffida in riferimento al query di ricerca “Giuseppe (Pino) Galati”, oppure, in subordine, di indicare le sole iniziali del mio Cliente. Ciò Vi consentirebbe di salvaguardare comunque le comprensibili esigenze di archivio e documentazione, senza compromettere in alcun modo la libertà di informazione”.

L’articolo in questione è stato deindicizzato da parte di questa testata.