Legale di Oliverio sulla Severino: “Non applicabile”. Ma è smentito dalla Cassazione

Replica del difensore al M5s. La legge del governo Monti avrebbe disposto la sospensione in caso di divieto di dimora, ma la Suprema Corte sostiene sia equivalente all'obbligo. La stessa cosa

Carlomagno

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Enzo Belvedere e Mario Oliverio
L’avvocato Enzo Belvedere e Mario Oliverio

“La provvisoria misura cautelare cui è sottoposto il Governatore Mario Oliverio non rientra nella previsione della Legge Severino, con buona pace dei Parlamentari grillini che la hanno malamente scomodata”. E’ quanto spiega l’avvocato Enzo Belvedere, difensore di Oliverio nell’inchiesta “Lande desolate” della Dda di Catanzaro. Oliverio è costretto all’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore, misura poi confermata dal Riesame.

“Sfugge loro – prosegue il legale – non solo il dato normativo e la differenza tra divieto di dimora ed obbligo di dimora (capisco che è materia di chi conosce il diritto processuale penale), quanto la circostanza che già da sabato scorso il Governatore è stato autorizzato dal Gip a partecipare ai lavori della conferenza Stato-Regioni che si tiene per più giorni in Roma”.

“Possono star tranquilli – assicura Belvedere – che la misura avrà presto un suo epilogo positivo per il Governatore ed ancor più sicuri di aver sbagliato a pensare alla Severino!”.

I parlamentari Cinquestelle hanno inviato “un’istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali, al Ministro dell’Interno e al Prefetto di Catanzaro per chiedere l’acquisizione dal Tribunale Penale di Catanzaro delle copie dei provvedimenti con i quali è stata irrogata a Mario Oliverio la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di San Giovanni in Fiore per poter valutare, alla luce della misura cautelare restrittiva inflitta al Governatore, se vi siano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione di Oliverio dalla carica di Presidente della Giunta Regionale della Calabria”.

Oliverio per la misura cautelare di Gip e Riesame non può partecipare ai lavori della Giunta regionale nella Cittadella di Catanzaro né ai lavori del Consiglio regionale di Reggio Calabria.

Cosa dice la Legge cosiddetta Severino

In uno degli articoli della norma del 2012, che prende il nome dell’ex guardasigilli di Mario Monti, è previsto che “La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale”.

E’ superfluo ricordare che il “divieto di dimora” vieta all’indagato di restare in un determinato luogo così come “l’obbligo di dimora” vieta allo stesso di allontanarsi da quel posto, a meno di specifiche autorizzazioni del giudice.

Divieto e obbligo? La stessa cosa per la Severino
La norma sopracitata, ai fini della sospensione per effetto della Severino, indica solo il divieto di dimora ma in soldoni (e nella sostanza), le due misure sono la stessa cosa. A specificarlo è oltretutto la Suprema Corte di Cassazione che il 28 novembre 2014, con sentenza n. 50392, ha stabilito che “Divieto ed obbligo di dimora sono disciplinati dalla stessa norma, l’art. 283 c.p.p. (codice di procedura penale, ndr), in un contesto normativo (artt. 281 – 285 c.p.p.) che indica le misure secondo un principio di maggiore gravosità. Perciò, le due misure in questione, da un punto di vista sistematico, si equivalgono in termini di incidenza sulla libertà personale“.

Per rendere chiaro il concetto si può fare un esempio comprensibile a tutti: Se a Oliverio il giudice invece dell’obbligo di dimora avesse imposto il “divieto di dimora” a Catanzaro (o a Reggio Calabria), dove esercita il suo mandato in forza alla sua elezione a governatore della Calabria (la Giunta ha sede nel capoluogo di regione, mentre il consiglio a Reggio, ndr), con “l’obbligo di dimora” nella sua San Giovanni in Fiore di fatto gli è vietato di mettere piede a Catanzaro e Reggio ove appunto hanno sede i suoi uffici di governo e svolge il suo operato politico-istituzionale. Quindi, come si giri giri, il presidente non può esercitare il suo mandato elettorale, come recita la Severino, perché in entrambi i casi impedito da una misura personale coercitiva della magistratura.

Dino Granata