Il Consiglio regionale calabrese ci riprova col Vitalizio. Scatta anche per chi decade

Carlomagno

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E’ polemica sulla legge regionale relativa ai vitalizi dei Consiglieri regionali in Calabria. Nella seduta dello scorso 26 maggio l’assemblea di Palazzo Campanella ha approvato in modo bipartisan una modifica alla legge 13/2019 che tratta la Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità. Una norma proposta da 11 consiglieri regionali tra cui i capigruppi di FI, Lega, FdI, Pd, Dp, Misto, Udc e Cdl.  Sono molte le reazioni di esponenti politici che chiedono ora la revoca del provvedimento. Ma il fatto che più lascia perplessa l’opinione pubblica è che alcuni consiglieri firmatari hanno affermato di non conoscere il contenuto della norma approvata.

Il testo di questa modifica, abbastanza ostica e criptica come larga parte delle leggi regionali che trattano “benefici” economici dei rappresentanti del popolo, prevede nella sostanza che anche i consiglieri che dovessero decadere prima di completare la legislatura potrebbero accedere al vitalizio. Come? Versando i contributi per l’intera legislatura. Per fare un esempio, basta un brevissimo periodo di permanenza in Consiglio; poi arriva un tribunale che accoglie qualche ricorso elettorale e il politico decade. In questo caso, secondo la modifica approvata, scatterebbe il vitalizio cosiddetto differito.

Il consigliere decaduto potrà infatti versare i contributi (pochi) per l’intera legislatura e all’età di sessantacinque anni percepire la pensione. Altro esempio: se la legislatura dovesse terminare prima del previsto, gli attuali consiglieri calabresi potrebbero incassare sia l’indennità di fine mandato (già prevista) che il vitalizio, sempre dopo aver versato una percentuale (bassa) di contributi. Contribuzione che in larga parte viene garantita dal Consiglio regionale.

Le modifiche alla legge 13 del 2019 riguardano due punti: il comma 2 dell’Art. 16 (Rinunciabilità all’indennità a carattere differito) in cui viene abrogata l’ultima parte “e fine mandato”.
“In caso di rinuncia all’indennità a carattere differito non trovano applicazione le disposizioni in materia di reversibilità e fine mandato”. Eliminata la parte sottolineata dà la possibilità a chi decade prima del termine naturale di potersi garantire la pensione futura.

All’articolo 7 comma 4 viene eliminato un periodo cruciale, il secondo: “Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata”. La cancellazione di quest’ultimo periodo fa quindi scattare la possibilità per un consigliere decaduto di poter versare la contribuzione per tutta la durata della legislatura.

Nella relazione introduttiva la norma viene giustificata come un riequilibrio di una “legge illegittima”

“In sede di Conferenza Stato- Regioni, in data 3 aprile 2019 , si è pervenuta ad un’intesa con la quale sono stati approvati anche due schemi di proposte di legge comuni per tutte le
Regioni. Con la prima proposta veniva affrontato il tema della rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi in essere mentre con la seconda ogni singola Regione poteva introdurre la cosiddetta “indennità differita” in attuazione a quanto disposto dall’art. 2 , comma 1 , lettera M), decreto legge 10 ottobre 2012 , n. 174 come convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. Oltre all’ “indennità differità” ogni singola Regione in autonomia poteva prevedere anche il trattamento di reversibilità e l’indennità di fine mandato.

La Regione Calabria con la legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 ha provveduto alla rideterminazione e ricalcolo degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in essere e ha introdotto l’indennità differita , il trattamento di reversibilità e l’indennità di fine mandato per i consiglieri regionali.

L’art. 12 della proposta di legge adottata in sede di Conferenza Stato- Regioni prevedeva che in caso di rinuncia all’indennità differita da parte dei consiglieri regionali non si aveva diritto solo al trattamento di reversibilità e non all’indennità di fine mandato ( se e in quanto le Regioni decidano di introdurle). La Regione Calabria invece ha previsto, al comma 2, dell’art. 16 , l.r. n. 13/2019, che in caso di rinuncia all’ “indennità differità”, il consigliere regionale non ha diritto sia al trattamento di reversibilità che all’indennità di fine mandato.

Si tratta di una norma giuridicamente illegittima che va modificata in quanto l’indennità differita e l’indennità di fine mandato sono distinte e separate e non complementari l’una con l’altra. Per entrambe si prevedono aliquote a carico dei consiglieri regionali differenti e cumulabili nel caso in cui si opti per entrambe.

L’art 7 comma 4 penalizza la posizione dei consiglieri regionali che, seppure cessati anticipatamente dall’ufficio per annullamento della relativa elezione, hanno comunque espletato a tutti gli effetti il proprio mandato elettorale fino alla sua cessazione. Detta discriminazione, difatti, appare irragionevole sia nei confronti dei consiglieri che portino a
termine il mandato rispetto alla scadenza della legislatura, ma anche nei confronti dei consiglieri che non portano a termine il mandato ma per ragioni diverse dall’annullamento
dell’elezione; trattasi sempre, infatti, di situazioni accomunate dall’aver comunque espletato il proprio ufficio quale Consigliere regionale, quantunque per un periodo di tempo più o meno ampio ma comunque effettivo”.

Scarica le modifiche alla legge sui Vitalizi
La legge sui vitalizi 13/2019