Scuola, Dietrofront da Roma: “Sentenza Tar Calabria vale per tutta la regione”. Si rientra in classe

La Giustizia amministrativa rettifica con una sola nota il provvedimento emesso dal presidente del tribunale amministrativo calabrese. Da "Nei limiti dell’interesse dei ricorrenti" si passa a "tutto il territorio regionale". Una precisazione che arriva a mezzo stampa. Intanto molte scuole non sono state sanificate.

Carlomagno

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Dietrofront del Tar sulla sospensione dell’ordinanza del presidente della Regione Calabria Nino Spirlì con cui disponeva la sospensione delle attività didattiche dal 16 al 28 novembre. La Giustizia amministrativa di Roma (Consiglio di Stato), con una sola nota stampa, ha precisato che il provvedimento emesso dal giudice del Tar Calabria ha valore sull’intero territorio regionale, e non più “nei limiti dell’interesse dei ricorrenti”, come riportato nel provvedimento del tribunale amministrativo calabrese.

Quindi, nella sostanza, c’è stata una “reinterpretazione” del pronunciamento che determina di fatto il rientro anticipato a scuola in presenza per le materne, le elementari e le prime medie; le seconde, le terze più le superiori rimarranno (salvo altre proroghe o decisioni dei sindaci), in Dad fino al 3 dicembre, giorno di scadenza dell’ennesimo dpcm di Conte.

Questo il testo del comunicato apparso sul sito della Giustizia amministrativa. “Il TAR Calabria, con decreto n. 609/2020 ha sospeso ieri l’ordinanza regionale del 14 novembre 2020 con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.
La sospensione giudiziaria, in quanto riguardante un atto generale (l’ordinanza del presidente f.f. delle regione Calabria), ha effetto su tutto il territorio regionale (e non solo per i ricorrenti) [come riportato in sentenza, ndr] e riguarda ovviamente la sola parte dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto.
E’ utile precisare che il contenzioso deciso con il citato decreto è stato sollevato da un gruppo di genitori solo con riguardo all’ordinanza regionale, e non contro le ordinanze con le quali – a quanto si apprende dalla stampa – alcuni sindaci di comuni calabresi hanno autonomamente provveduto a vietare la didattica in presenza sul territorio comunale. Ordinanze queste ultime che nessuno ha impugnato”.

Un “pasticcio” che ieri ha provocato tanta confusione tra autorità scolastiche, dirigenti, sindaci e altre autorità sulla interpretazione della norma. Dal pronunciamento era tuttavia emersa una indicazione chiara: “nei limiti dell’interesse dei ricorrenti”, quindi solo per le tredici famiglie di Paola che avevano fatto ricorso.

Il provvedimento del Tar Calabria rettificato da Roma non inficia le ordinanze dei singoli comuni, come quello di Catanzaro, che ha disposto la chiusura sino al 28 novembre, poiché la sospensione del tribunale amministrativo sospende l’ordinanza del presidente Spirlì.

In ogni caso cambia poco. Gli alunni, rientrano qualche giorno prima rispetto alla scadenza dell’ordinanza del presidente calabrese fissata per sabato 28 incluso. Molti istituti riapriranno giovedì 26 novembre. E in molti di questi, al contrario di quanto annunciato da molti comuni, non è stata effettuata nessuna sanificazione degli ambienti.