Cosenza, comune dichiara guerra all’alcool. Vietato ai minori di 18 anni

Gli esercenti obbligati a chiedere un documento, pena sanzioni severe. Il sindaco Occhiuto in un'ordinanza vieta anche l'abbandono per strada di contenitori di vetro.

Carlomagno

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vietato alcool minori 18 anniIl comune di Cosenza dichiara guerra al consumo di alcool da parte dei cosentini con età inferiore ai diciotto anni. Il sindaco Mario Occhiuto ha emesso una ordinanza che vieta ai locali, bar, ristoranti e market di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minorenni. Sanzioni severe per chi vende e non accerta l’età mediante la richiesta di un documento. L’ordinanza sindacale prevede anche il divieto di abbandonare i contenitori di vetro, bicchieri e bottiglie, per strada.

Alla base del provvedimento, spiega una nota di Palazzo dei Bruzi, un accertato abbassamento dell’età media di chi consuma abitualmente bevande alcoliche, fino ai danni che provocano sullo sviluppo psichico dei giovani e le conseguenze in termini di incolumità fisica, visti i fenomeni di devianza sociale e inciviltà che derivano dal comportamento di giovani in condizioni psicofisiche alterate.

Problematica, questa, attenzionata anche dalla Commissione consiliare Sanità, presieduta da Maria Teresa De Marco, che in una delle ultime sedute aveva approvato un documento finalizzato a valutare l’opportunità di attivare delle misure che, scoraggiando il fenomeno, contribuissero ad arginarlo.

L’ordinanza del primo cittadino va dunque in questa direzione e, fermo restando già il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi ricadenti sul territorio di Cosenza – stabilisce quanto segue:

1. è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18;

2. è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 18 in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico;

3. è fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti di minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

4. è fatto obbligo ai titolari e/o gestori degli esercizi pubblici di esporre in modo visibile avvisi che informino il pubblico del divieto;

5. è fatto divieto alle attività commerciali del settore alimentare di vendere per asporto bevande alcoliche e non alcoliche poste in contenitori di vetro, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo;

6. è fatto obbligo ai titolari e/o gestori e/o addetti degli esercizi pubblici di procedere preventivamente alla verifica del compimento del diciottesimo anno di età da parte dei giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale.

Ai trasgressori si applicano sanzioni pecuniarie che variano a seconda dell’articolo violato.