Virus, la regione Calabria dichiara 9 comuni ‘zona rossa’ e ‘arancione’

Ulteriore stretta su comuni ritenuti focolai di "positività". Sospese le attività scolastiche in tutti i comuni interessati. A Giffone e Caccuri chiuse le attività economiche (senza ristoro?), ed è vietata anche la pratica di attività̀ motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Spostamenti vietati dalle 21 alle 5.

Carlomagno

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cittadella regione calabria

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato un’ordinanza con cui istituisce “zone rosse” e “zone arancioni” in 9 centri calabresi che sono risultati avere un picco di ‘positivi’ al covid.

“Zona rossa” sono stati dichiarati i comuni di Giffone, in provincia di Reggio Calabria, e Caccuri, nel crotonese. Mentre “zona arancione” sono Mangone, Rovito, Spezzano della Sila, Zumpano (nel cosentino); e Anoia, Rosarno e Taurianova, nel reggino. Il provvedimento è in vigore dal 31 ottobre 2020 fino a tutto il 13 novembre 2020, data in cui terminerà, salvo proroga regionale o lockdown nazionale, l’ordinanza sul cosiddetto ‘coprifuoco’ notturno da parte della regione. In tutti i comuni sono sospese le attività scolastiche di ogni ordine e grado.

MISURE PER I COMUNI DI GIFFONE E CACCURI (Zona rossa)

Per i Comuni di Giffone e Caccuri l’ordinanza dispone il ‘coprifuoco’ dalle 21 alle 5 di mattina nonché «il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; sussiste il divieto di accesso all’interno del territorio comunale, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività riguardanti l’emergenza e per le forze dell’ordine, forze di polizia, forze armate, corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del Covid-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività».

Il provvedimento «consente, all’interno del territorio interessato, unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali (situazioni di necessità, salute, lavoro ecc.), in base a ordinanze pregresse relative alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione». La misura introduce, fra l’altro, il divieto della pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, pratica invece resa possibile durante il lockdown nazionale di primavera.

L’ordinanza Spirlì stabilisce inoltre «la sospensione di tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di lockdown». Al momento non è specificato se ci sia un “ristoro” economico per queste attività costrette a chiudere o meno. 

COSA PREVEDE L’ORDINANZA PER TUTTI I COMUNI INTERESSATI DALLA STRETTA

Per i Comuni di Giffone e Caccuri (zona rossa); e Mangone, Spezzano della Sila, Rovito, Zumpano, Anoia, Rosarno e Taurianova (arancione), l’ordinanza dispone «il divieto di spostamento delle persone fisiche, dalle ore 21 alle ore 5  del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti dovrà essere necessario esibire una autodichiarazione. E’ consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza».

Vengono sospese «in presenza, le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse. Restano in capo alle autorità scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnati di sostegno. Le autorità scolastiche dispongano misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati».

L’ordinanza prevede altresì «il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è raccomandato fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi».

Si ribadisce infine «la necessità, per tutte le persone presenti sui territori interessati, di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio».

L’ordinanza integrale