Chiusura Scuole, Tar Calabria sospende ordinanza Spirlì ma solo per genitori ricorrenti

Carlomagno

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Il Tar di Catanzaro ha sospeso l’ordinanza con cui il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì aveva disposto, dal 16 al 28 novembre, la sospensione della didattica anche delle scuole materne, elementari e medie (limitatamente alla prima classe) escluse dalle chiusure previste dal Dpcm del premier Conte. L’udienza di merito è fissata per il 16 dicembre.

Il Tar ha accolto l’istanza di un gruppo di genitori di Paola avverso il provvedimento di chiusura delle scuole del presidente. I genitori sono stati assistiti dagli avvocati Paolo Perrone e Nicola Cassano che avevano presentato analogo ricorso – accolto anche in quell’occasione dal tribunale amministrativo regionale – contro l’ordinanza di chiusura del comune di Paola.

Il provvedimento di sospensione non vale per tutti gli studenti calabresi. Il Tar della Calabria, sottolinea infatti che “Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, quindi ha effetto solo per i genitori ricorrenti di Paola.

COSA RECITA IL DISPOSTITIVO DEL TAR CALABRIA

Restano dunque chiuse tutte le altre scuole calabresi indicate nell’ordinanza Spirlì (materne, elementari e 1′ medie) la cui sospensione è valida fino al 28 novembre 2018, comprese quelle dei capoluoghi di regione. Si rientra in presenza giorno 30 novembre. Intanto, questi giorni sono “coperti” dalla didattica a distanza.

Il Tar ha ritenuto sussistente “il requisito del ‘periculum’ avuto riguardo in particolare al grave pregiudizio educativo, formativo ed apprendimentale ricadente” sui ragazzi. L’istruttoria posta a base dell’ordinanza regionale, secondo la decisione del Tar, è stata redatta “senza certezza del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e il verificarsi dei contagi, stante anche l’assenza di interlocuzioni con gli Istituti Scolastici (ritenuti tutti allo stesso modo luoghi in cui il rispetto del distanziamento interpersonale è ‘complicato’).

L’istruttoria – scrive nell’ordinanza il presidente del Tar Giancarlo Pennetti – oltre a basarsi su presupposti cronologicamente non lontani da quelli del Dpcm e dal successivo inserimento della Calabria in zona rossa, comunque, per quanto riportato nel preambolo motivazionale, nel disporre una chiusura generale, estesa cioè all’intero territorio regionale, senza discriminazione alcuna fra differenti situazioni locali o parti di territorio diverse, delle attività didattiche in presenza senza una almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e operatori scolastici ma esclusivamente sulla base della mera rappresentazione della ‘connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori scolastici'”.

Elementi che per il Tar conducono “alla conclusione che la correlazione e comunque – quand’anche esistente – la sua consistenza e distribuzione territoriale sembrano essere frutto d’una istruttoria procedimentale sommaria e carente basata su dati e ipotesi destinati a trovare più precisa conferma solo ad intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza ‘de qua’“.