29 Marzo 2024

Referendum e elezioni regionali, si vota il 20 e 21 Settembre

Via libera all'election day tra il referendum costituzionale e le elezioni regionali. Il semaforo verde è arrivato dalla Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione sollevati sul taglio dei parlamentari e sul relativo referendum e sull'abbinamento della consultazione con le elezioni per il rinnovo di sette Consigli regionali

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La Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale

Via libera all’election day del 20 e 21 settembre tra il referendum costituzionale e le elezioni regionali. Il semaforo verde è arrivato dalla Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibili i 4 conflitti di attribuzione che erano stati sollevati sul taglio dei parlamentari e sul relativo referendum e sull’abbinamento della consultazione con le elezioni per il rinnovo di sette Consigli regionali. A proporre i conflitti erano stati il Comitato promotore per il no, la Regione Basilicata , il senatore Gregorio De Falco ( Gruppo misto) e +Europa

La Corte (relatore Giuliano Amato) ha dichiarato inammissibile il conflitto sollevato dal Comitato promotore del referendum sul “taglio dei parlamentari” sull’abbinamento delle due votazioni, perché il Comitato non ha legittimazione soggettiva a sollevare questo conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale.

Per quanto riguarda il ricorso della Regione Basilicata (relatore Giovanni Amoroso), la Corte ha dichiarato l’inammissibilità, perché in linea con la propria giurisprudenza, ha infatti escluso la legittimazione soggettiva degli enti territoriali, in generale, e della Regione, in particolare, perché non sono potere dello Stato ai sensi dell’articolo 134 della Costituzione.

Quanto al ricorso presentato dal senatore De Falco nei confronti del Senato, del Governo e del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale (relatore Nicolò Zanon) ha ritenuto che esponesse, in modo confuso e incoerente, critiche alla legge elettorale, alla riforma costituzionale, all’accorpamento delle consultazioni, all’utilizzo dei decreti legge e, infine, al procedimento di conversione in legge degli stessi, sovrapponendo argomenti giuridico-costituzionali tra loro ben distinti. Inoltre, pur sostenendo la violazione di plurimi principi costituzionali inerenti sia il procedimento legislativo sia quello di revisione costituzionale, il ricorso non ha chiarito quali attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare siano state in concreto lese nel corso di questi procedimenti.

Perciò è stato giudicato inammissibile. Con il conflitto promosso dall’Associazione +Europa, nella sua veste di partito politico, veniva contestata in particolare la previsione (contenuta nel decreto n. 26 del 2020) che riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per presentare liste e candidature nelle elezioni regionali.

Secondo +Europa, omettendo di prevedere, in favore dei partiti già presenti in Parlamento, una deroga all’obbligo della raccolta delle sottoscrizioni, il legislatore avrebbe leso le sue attribuzioni costituzionali in quanto partito politico. L’inammissibilità del conflitto (relatrice Daria De Pretis) deriva dal difetto di legittimazione della ricorrente in base alla costante giurisprudenza costituzionale che nega ai partiti politici la natura di potere dello Stato.


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