Il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste dell’Avv. Francesco Nicoletti, ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” un noto imprenditore della ristorazione dalla grave imputazione di omicidio stradale.
I fatti risalgono al 3 luglio del 2015, quando lungo la strada provinciale SP 253, precisamente all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce in contrada Petraro nell’area urbana di Rossano, si verificava un gravissimo sinistro stradale tra un’autovettura Volkswagen Golf con direzione di marcia Corigliano-Rossano, il furgone da lavoro dell’imprenditore che si approcciava ad effettuare una svolta a sinistra verso località Petraro, e un veicolo Ape Piaggio il cui conducente, in seguito all’incidente, perdeva la vita.
Sulla base di quanto emerso dall’attività d’indagine e, in particolare, sulla scorta degli esiti della consulenza tecnica disposta dall’Ufficio di Procura venivano tratti a giudizio, con l’accusa di omicidio stradale, il noto imprenditore e il conducente della Volkswagen Golf. A quest’ultimo si contestava anche di aver tenuto una velocità maggiore rispetto al limite esistente su quel tratto di strada e di essersi posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Veniva, pertanto, celebrato il processo a carico dei due imputati, all’esito del quale il Tribunale sul contrasto degli esiti delle consulenze prodotte dalle parti in causa si determinava a nominare un perito. Quest’ultimo depositava un proprio elaborato, con il quale riteneva la responsabilità concorrente di entrambi nella causazione del sinistro mortale, per poi essere escusso in dibattimento ove rendeva gli opportuni e necessari chiarimenti in ordine alle conclusioni alle quali era giunto in perizia.
All’esito il Tribunale di Castrovillari riteneva unico ed esclusivo responsabile del sinistro mortale il conducente dell’autovettura Volkswagen Golf mentre, in totale accoglimento delle richieste dell’Avv. Francesco Nicoletti, difensore solo dell’imprenditore, riteneva lo stesso totalmente estraneo ai drammatici fatti che avevano determinato il decesso della vittima, emettendo nei suoi confronti una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.