I rappresentanti della lista “Cosenza Popolare”, la lista a sostegno di Enzo Paolini, espressione del Nuovo Centrodestra riconducibile ai fratelli Gentile, hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar Calabria che ha rigettato la richiesta di riammissione dopo lโesclusione dalle elezioni comunali.
Il legale della lista, lโavvocato Giovanni Spataro, ha reso noto che allโorigine dellโesclusione cโรจ un “errore formale, poichรฉ i candidati nel produrre la dichiarazione attestante lโinsussistenza delle ipotesi di incandidabilitร hanno fatto riferimento allโarticolo 58 Testo Unico Enti Locali (abrogato) anzichรฉ allโarticolo 10 della Legge Severino.
Noi โ ha aggiunto โ continuano a sostenere che al di lร del refuso il richiamo a questo articolo 58 รจ in realtร un rinvio mobile, cioรจ quando si fa riferimento a questa norma si fa riferimento anche a quelle successiva. ร questo lo sosteniamo ai sensi della legge Severino, ovvero articolo 17, che dice espressamente che i richiami allโarticolo 58, cioรจ quello erroneamente richiamato, ovunque presenti si intendono riferiti allโarticolo 10 della legge Severino.
ร evidente che รจ necessario tutelare i principi del favor voti e favor partecipationis e quindi deve prevalere la sostanza sulla formaโ. Secondo il legale “la sanzione prevista dalla legge Severino, ovvero la cancellazione della lista, si ha solo nel caso in cui manca la dichiarazione prescritta dalla legge”.
“Nel nostro caso, volendo superare il primo punto โ ossia il rinvio mobile โ si puรฒ affermare che la nostra documentazione era incompleta ma comunque era stata presentata. Questo provvedimento della Commissione elettorale cozza contro i principi costituzionali e quelli di derivazione comunitariaโ.
โPerchรฉ โ prosegue Spataro โ non si possono mettere sullo stesso piano, al di lร dei tecnicismi, chi รจ effettivamente incandidabile con chi non รจ incandidabile ma ha solo sbagliato nel fare una dichiarazione. E al riguardo รจ stata sollevata in ricorso anche la questione di legittimitร costituzionale dellโarticolo 12 della legge Severino”.
“In ogni caso la lista “Cosenza popolare” prima di ricevere la comunicazione di esclusione i candidati della Lista hanno integrato dinanzi alla commissione elettorale le dichiarazioni con il richiamo alla legge Severino cosรฌ come previsto dallโarticolo 33 della legge 570 del 1960 che regola la materia in questione”.
“Il Tar della Calabria โ conclude il legale โ ritiene che in tema di incandidabilitร non sia possibile integrare la dichiarazione. E sul punto vi sono due opposti orientamenti del Consiglio di Stato. Bisognerร aspettare lunedรฌ per capire quale sarร lโorientamento prevalente. Quello piรน formalistico o quello che consente la libera espressione democratica del voto e del diritto di elettorato passivo”.



















