E’ sufficiente un caso accertato di coronavirus in un comune, di cui non si conosce l’origine della trasmissione (il paziente 0), per potere avviare la quarantena di quell’area con tutte le ferree disposizioni di divieto di ingresso e di uscita. Lo prevede il decreto legge varato ieri sera dal governo italiano per far fronte all’emergenza. Il dl, non si limita dunque alle sole regioni Lombardia e Veneto focolai del virus, ma vale per tutta l’Italia.
Nello specifico, si legge sul sito del governo, il testo prevede, tra lโaltro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi รจ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da unโarea giร interessata dal contagio, le autoritร competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata allโevolversi della situazione epidemiologica.ย
Il decreto, spiega palazzo Chigi, interviene in modo organico, nellโattuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dallโOrganizzazione mondiale della sanitร , allo scopo di prevenire e contrastare lโulteriore trasmissione del virus.
LEGGI COSA FARE E COME PREVENIRE IL CONTAGIO
Tra le misure sono inclusi, tra lโaltro, il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o allโarea interessata; la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dellโinfanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dellโapertura al pubblico dei musei; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attivitร degli uffici pubblici, fatta salva lโerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ; lโapplicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dellโobbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dellโazienda sanitaria competente, per lโadozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dellโattivitร lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attivitร commerciale; la possibilitร che lโaccesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per lโacquisto di beni di prima necessitร sia condizionato allโutilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione allโaccesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si introduce, inoltre, la facoltร , per le autoritร competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi giร elencati.
Lโattuazione delle misure di contenimento sarร disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino piรน regioni.
Nei casi di estrema necessitร ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autoritร regionali o locali, la tutela della salute pubblica ai sensi dellโarticolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino allโadozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento รจ punito ai sensi dellโarticolo 650 del Codice penale, che prevede per i trasgressori degli ordini delle autoritร , l’arresto fino a tre mesi o multe.
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dellโInterno, assicuri lโesecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
