8 Dicembre 2024

Coronavirus, il governo manda l’esercito a presidiare le zone colpite. Sospesa la Serie A

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Da sinistra il capo della Protezione civile Borrelli, il premier Conte e il ministro Speranza

Le aree del lodigiano, nonché la zona veneta dove ci sono stati i focolai di coronavirus principali (ma non solo, ndr) che hanno portato a un centinaio di contagiati e due decessi, saranno oggetto di misure straordinarie da parte del governo che in serata ha messo a punto un decreto legge per affrontare l’emergenza virus.

Tra i comuni interessati dovrebbero esserci Vo’ Euganeo in Veneto e gli altri centri in provincia di Lodi: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano.

Il dl tuttavia, non specifica i nomi dei comuni, fattore che di fatto estende la norma a tutto il paese, ovvero in quelle aree dove dovessero presentarsi contagi. Ne basta anche uno soltanto di casi, di cui non si conosce la fonte di trasmissione, per avviare la quarantena e tutte le disposizioni previste dal decreto LEGGI

Queste aree saranno di fatto isolate e presidiate dalle forze dell’ordine anche con il supporto dall’esercito e i cittadini non potranno né uscire né entrare per affrontare una dura quanto necessaria quarantena. Chi trasgredisce le dure disposizioni potrebbe essere punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, che prevede anche l’arresto fino a tre mesi o multe.

Il premier Conte in conferenza stampa è cauto quando, a suo modo, dice che sono misure “adeguate e proporzionate” all’emergenza in atto, ma tradotto in termini, Lombardia e Veneto si avviano di fatto a vivere settimane di isolamento.

Per domenica e lunedì, o comunque fino a nuovo ordine, saranno sospese tutte le manifestazioni sportive, comprese quelle di serie A: Inter, Milan, Atalanta, Verona e tutte le altre di B, C eccetera.

“Il piano adottato prevede scelte forti” aveva spiegato stamani il ministro della Salute Roberto Speranza elencando una permanenza domiciliare “obbligatoria” e la sospensione di ogni manifestazione pubblica, di attività commerciali, lavorative, sportive e scolastiche.

“Dobbiamo trattenere il virus dentro quell’area” dice ancora Speranza che poi conferma le misure già adottate: obbligo di quarantena “fiduciaria” per chi torna dalla Cina, e sorveglianza attiva per chi è stato nelle aree a rischio, con obbligo di segnalazione alle autorità sanitarie al rientro in Italia.

Sono inoltre già pronte anche due caserme della Difesa a Milano e Piacenza con 180 posti, per accogliere chi dovrà andare in quarantena. E non è escluso, lo ha ribadito anche il Commissario Borrelli, che possano essere requisiti anche degli alberghi.

LE MISURE DEL GOVERNO   

DIVIETO DI ALLONTANAMENTO O DI ACCESSO DAI COMUNI COLPITI – Divieto di allontanamento dal Comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area. Divieto di accesso al Comune o all’area interessata.

STOP A EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E RELIGIOSI – sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

STOP A FREQUENZA SCUOLE, MUSEI – Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, salvo le attività formative svolte a distanza.  Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

SOSPENSIONE DELLE GITE SCOLASTICHE E DELLE ATTIVITA’ UFFICI PUBBLICI Sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.  Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA – Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.  Previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

POSSIBILE CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI –  Chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità. Previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

LIMITAZIONI A SERVIZI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIO –  Limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVE –  Sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità à a distanza. Sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui all’articolo 3.

POSSIBILE ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE CONTENIMENTO – Le autorità competenti hanno la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1.

Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dell’Interno, il ministro della Difesa, il ministro dell’Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola Regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle Regioni, nel caso in cui riguardino più Regioni.


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