18 Gennaio 2026

Coronavirus, il governo manda l’esercito a presidiare le zone colpite. Sospesa la Serie A

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Da sinistra il capo della Protezione civile Borrelli, il premier Conte e il ministro Speranza

Le aree del lodigiano, nonchรฉ la zona veneta dove ci sono stati i focolai di coronavirus principali (ma non solo, ndr) che hanno portato a un centinaio di contagiati e due decessi, saranno oggetto di misure straordinarie da parte del governo che in serata ha messo a punto un decreto legge per affrontare l’emergenza virus.

Tra i comuni interessati dovrebbero esserci Voโ€™ Euganeo in Veneto e gli altri centri in provincia di Lodi: Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione dโ€™Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano.

Il dl tuttavia, non specifica i nomi dei comuni, fattore che di fatto estende la norma a tutto il paese, ovvero in quelle aree dove dovessero presentarsi contagi. Ne basta anche uno soltanto di casi, di cui non si conosce la fonte di trasmissione, per avviare la quarantena e tutte le disposizioni previste dal decreto LEGGI

Queste aree saranno di fatto isolate e presidiate dalle forze dell’ordine anche con il supporto dall’esercito e i cittadini non potranno nรฉ uscire nรฉ entrare per affrontare una dura quanto necessaria quarantena. Chi trasgredisce le dure disposizioni potrebbe essere punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, che prevede anche l’arresto fino a tre mesi o multe.

Il premier Conte in conferenza stampa รจ cauto quando, a suo modo, dice che sono misure “adeguate e proporzionate” all’emergenza in atto, ma tradotto in termini, Lombardia e Veneto si avviano di fatto a vivere settimane di isolamento.

Per domenica e lunedรฌ, o comunque fino a nuovo ordine, saranno sospese tutte le manifestazioni sportive, comprese quelle di serie A: Inter, Milan, Atalanta, Verona e tutte le altre di B, C eccetera.

โ€œIl piano adottato prevede scelte fortiโ€ aveva spiegato stamani il ministro della Salute Roberto Speranza elencando una permanenza domiciliare “obbligatoria” e la sospensione di ogni manifestazione pubblica, di attivitร  commerciali, lavorative, sportive e scolastiche.

โ€œDobbiamo trattenere il virus dentro quellโ€™areaโ€ dice ancora Speranza che poi conferma le misure giร  adottate: obbligo di quarantena โ€œfiduciariaโ€ per chi torna dalla Cina, e sorveglianza attiva per chi รจ stato nelle aree a rischio, con obbligo di segnalazione alle autoritร  sanitarie al rientro in Italia.

Sono inoltre giร  pronte anche due caserme della Difesa a Milano e Piacenza con 180 posti, per accogliere chi dovrร  andare in quarantena. E non รจ escluso, lo ha ribadito anche il Commissario Borrelli, che possano essere requisiti anche degli alberghi.

LE MISURE DEL GOVERNOย  ย 

DIVIETO DI ALLONTANAMENTO O DI ACCESSO DAI COMUNI COLPITIย – Divieto di allontanamento dal Comune o dallโ€™area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nellโ€™area. Divieto di accesso al Comune o allโ€™area interessata.

STOP A EVENTI SPORTIVI, CULTURALI E RELIGIOSI – sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in un luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

STOP A FREQUENZA SCUOLE, MUSEI – Sospensione dei servizi educativi dellโ€™infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchรฉ della frequenza delle attivitร  scolastiche e di formazione superiore, salvo le attivitร  formative svolte a distanza.ย  Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui allโ€™articolo 101 del codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchรฉ lโ€™efficacia delle disposizioni regolamentari sullโ€™accesso libero e gratuito a tali istituti e luoghi.

SOSPENSIONE DELLE GITE SCOLASTICHE E DELLE ATTIVITA’ UFFICI PUBBLICI Sospensione di ogni viaggio dโ€™istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero.ย  Sospensione delle procedure concorsuali e delle attivitร  degli uffici pubblici, fatta salva lโ€™erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร .

QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVAย – Applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa.ย  Previsione dellโ€™obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dallโ€™Oms, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dellโ€™azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo allโ€™autoritร  sanitaria competente per lโ€™adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

POSSIBILE CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALIย –ย  Chiusura di tutte le attivitร  commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilitร  e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per lโ€™acquisto dei beni di prima necessitร . Previsione che lโ€™accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per lโ€™acquisto di beni di prima necessitร  sia condizionato allโ€™utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

LIMITAZIONI A SERVIZI TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E FERROVIARIOย –ย  Limitazione allโ€™accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, marittimo, ferroviario su rete nazionale o di trasporto pubblico locale, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui allโ€™articolo 3.

SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVEย –ย  Sospensione delle attivitร  lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilitร , tra cui la zootecnia, e di quelle che possono essere svolte in modalitร  domiciliare ovvero in modalitร  ร  a distanza. Sospensione dello svolgimento delle attivitร  lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nellโ€™area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal comune o dallโ€™area indicata, salvo specifiche deroghe previste dal provvedimento di cui allโ€™articolo 3.

POSSIBILE ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE CONTENIMENTOย – Le autoritร  competenti hanno la facoltร  di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione dellโ€™epidemia anche fuori dai casi di cui allโ€™articolo 1, comma 1.

Le misure sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della Salute, sentito il ministro dellโ€™Interno, il ministro della Difesa, il ministro dellโ€™Economia e delle Finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchรฉ il presidente della Regione competente, nel caso in cui riguardino una sola Regione, ovvero il presidente della Conferenza dei presidente delle Regioni, nel caso in cui riguardino piรน Regioni.

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