Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato un disegno di legge che prevede deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.
Il testo interviene, nella prima parte, con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento della celerità del procedimento.
Tra gli elementi più significativi del provvedimento ci sono:
- la modifica delle norme in tema di notifiche. Si prevede che tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al difensore, anche per via telematica;
- la ridefinizione della durata delle indagini preliminari. La delega individua tre termini di durata, legati alla gravità del reato su cui si indaga. I termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sarà prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari;
- la previsione che, scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sia tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Decorso tale termine, il p.m. sarà tenuto a notificare all’indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi. Sarà quindi facoltà delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione;
- norme volte a ridurre il numero di processi che giungono alla fase dibattimentale, con criteri più stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare devono attenersi per l’esercizio dell’azione penale o l’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio;
- la previsione che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il Procuratore indichi i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, sulla base della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell’ufficio;
- l’introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti;
- l’estensione della possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento;
- norme per l’incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.
Oltre a stabilire i criteri della delega per la riforma del processo penale, il testo introduce ulteriori disposizioni finalizzate all’abbattimento e alla velocizzazione dei procedimenti in corso presso le Corti d’appello, nonché norme in materia di sospensione della prescrizione.
In particolare, per la velocizzazione dei processi in corso, si estende la possibilità di impiegare i giudici onorari ausiliari, che oggi hanno la possibilità di esercitare soltanto la funzione di integrare il collegio nel settore civile, anche al settore penale, e si prevede un aumento dell’organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unità, dagli odierni 350 a 850. Inoltre, si autorizza l’assunzione, con contratto a tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di 1.000 unità di personale amministrativo.
Infine, in materia di prescrizione, si modifica il Codice penale in modo da prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l’imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di procedura penale.