La Cassazione tende una mano agli ex mariti rovinati dalla crisi che non versano più l’assegno di mantenimento: prima di emettere una condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare – dice la Corte – il giudice penale deve valutare bene se il mancato versamento dell’assegno di mantenimento non sia effettivamente dovuto al reale peggioramento delle condizioni economiche dell’ex, invece che dalla semplice volontà di non provvedere più alla moglie separata.
Rinviando per un approfondimento il caso di un uomo della provincia di Aosta che, dopo essere stato licenziato aveva fatto mancare “l’assistenza morale e materiale” alla ex moglie, la sesta sezione penale ricorda che “l’assegno in favore del coniuge separato ha una funzione di mantenimento dello stesso tenore della vita coniugale”, ma bisogna tener conto del fatto che le “variazioni di reddito tali da poter incidere sul tenore di vita avrebbero inciso anche in caso di persistenza del rapporto di matrimonio”.
Occorre dunque valutare se il mancato versamento dell’assegno è per “difetto di considerazione degli obblighi” o “di incapacità di adempiere”. Nel caso dell’imputato il giudice di merito, il tribunale di Aosta, e poi la Corte d’appello di Torino, non hanno verificato “se la condizione economica dell’interessato consentisse l’adempimento”. Accertamento delegato ad un nuovo giudizio di appello.