9 Dicembre 2024

Il Tar del Lazio sospende l’obbligo vaccinale per il personale della Giustizia. Retribuzione ripristinata

Si tratta di un’ottima notizia per chi ha subìto la sospensione a causa dell’obbligo vaccinale perché non sono più da considerare provvedimenti favorevoli isolati e di un orientamento minoritario, ma di decreti cautelari sempre più numerosi e frequenti. Camera di consiglio fissata per il 25 febbraio 2022

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Sono stati pubblicati mercoledì 2 febbraio tre decreti cautelari emanati dal Presidente della Quinta Sezione del Tar Lazio Dott. Leonardo Spagnoletti, che sospendono l’efficacia dei provvedimenti con cui era stata sospesa la retribuzione a dipendenti del Ministero della Giustizia non vaccinati. Ne dà notizia il sito Eventi Avversi

Si tratta di un’ottima notizia per chi ha subìto la sospensione a causa dell’obbligo vaccinale perché non sono più da considerare provvedimenti favorevoli isolati e di un orientamento minoritario, ma di decreti cautelari sempre più numerosi e frequenti.

I ricorsi con decreti del 2 febbraio, tutti con controparte il Ministero della Giustizia, coinvolgevano rispettivamente il DAP-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (decreto n.721), il Provveditorato Regionale per la Lombardia (decreto n.724) e la Direzione della Casa Circondariale “ E. Scalas “ di Cagliari (decreto n.726)

Il Giudice barese, già Magistrato ordinario, Giudice del Tar Puglia e Consigliere di Stato, ora Presidente della Quinta Sezione del Tar Lazio, ha evidenziato che i ricorsi prospettano “in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa” e ha ritenuto in tutti i casi trattati “che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale”.

La richiesta di annullamento della sospensione della retribuzione, data la gravità e la prospettata illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, è stata accolta in ogni caso.

Di seguito il testo integrale dei decreti che potete scaricare dalla fonte

PRIMO DECRETO

N. 00721/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00886/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 886 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio elettivo come da registri di giusrtizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
-OMISSIS-, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot. n. 3/Covid del 31 dicembre 2021, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– della nota DAP n. 0456756.U del 9 dicembre 2021 a firma del Capo del Dipartimento relativamente alle linee operative recanti “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”

– dell’invito in data e 16 dicembre 2021 n. 17687 di prot. a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio2021, n. 106;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2022.

SECONDO DECRETO

N. 00724/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00846/2022 REG.RIC.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 846 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
-OMISSIS– Provveditorato Regionale per la Lombardia –OMISSIS-, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– del provvedimento prot. nr. 00106/2022 del 4 gennaio .2022, notificato il 5 gennaio 2022, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– dell’invito in data e notificato il 15 dicembre 2021 n. 0027540 di prot. a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio2021, n. 106;

– del d.l. 7 giugno 2022, n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza di misura cautelare monocratica sino all’esame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2022.

TERZO DECRETO

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
–OMISSIS-– Direzione della Casa Circondariale “ E. Scalas “ di Cagliari, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito:

per l’annullamento

del provvedimento prot. nr. 4/Covid del 3 gennaio 2022, notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;

– dell’invito del 17 dicembre .2021 prot. nr. 17553; a produrre documentazione relativa all’avvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;

– del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

– del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

– del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

– della legge 28 maggio 2021, n. 76;

– della legge 23 luglio 2021, n. 106;

– del d.l. 7 gennaio 2022, n.1;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimità costituzionale della normativa concernente l’obbligo, per determinate categorie di personale in regime d’impiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dell’ammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;

Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino all’esame collegiale.

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Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

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