Sono stati pubblicati mercoledรฌ 2 febbraio tre decreti cautelari emanati dal Presidente della Quinta Sezione del Tar Lazio Dott. Leonardo Spagnoletti, che sospendono lโefficacia dei provvedimenti con cui era stata sospesa la retribuzione a dipendenti del Ministero della Giustizia non vaccinati. Ne dร notizia il sito Eventi Avversi
Si tratta di unโottima notizia per chi ha subรฌto la sospensione a causa dellโobbligo vaccinale perchรฉ non sono piรน da considerare provvedimenti favorevoli isolati e di un orientamento minoritario, ma di decreti cautelari sempre piรน numerosi e frequenti.
I ricorsi con decreti del 2 febbraio, tutti con controparte il Ministero della Giustizia, coinvolgevano rispettivamente il DAP-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (decreto n.721), il Provveditorato Regionale per la Lombardia (decreto n.724) e la Direzione della Casa Circondariale โย E. Scalasย โ di Cagliari (decreto n.726)
Il Giudice barese, giร Magistrato ordinario, Giudice del Tar Puglia e Consigliere di Stato, ora Presidente della Quinta Sezione del Tar Lazio, ha evidenziato che i ricorsi prospettanoย โin sostanza profili di illegittimitร costituzionale della normativa concernente lโobbligo, per determinate categorie di personale in regime dโimpiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dellโammissione allo svolgimento della prestazione lavorativaโย e ha ritenuto in tutti i casi trattatiย โche, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino allโesame collegialeโ.
La richiesta di annullamento della sospensione della retribuzione, data la gravitร e la prospettata illegittimitร costituzionale dellโobbligo vaccinale, รจ stata accolta in ogni caso.
Di seguito il testo integrale dei decreti che potete scaricare dalla fonte
PRIMO DECRETO
N. 00721/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00886/2022 REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dallโavv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio elettivo come da registri di giusrtizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
-OMISSIS-, in persona del Dirigenteย pro-tempore, allo stato non costituito;
per lโannullamento
previa sospensione dellโefficacia,
โ del provvedimento prot. n. 3/Covid del 31 dicembre 2021, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dellโavvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dellโart. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;
โ della nota DAP n. 0456756.U del 9 dicembre 2021 a firma del Capo del Dipartimento relativamente alle linee operative recanti โMisure urgenti per il contenimento dellโepidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivitร economiche e socialiโ
โ dellโinvito in data e 16 dicembre 2021 n. 17687 di prot. a produrre documentazione relativa allโavvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
โ del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante โMisure urgenti per il contenimento dellโepidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivitร economiche e socialiโ;
โ del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante โMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lโestensione dellโambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeningโ;
โ del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante โMisure urgenti per il contenimento dellโepidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubbliciโ;
โ della legge 28 maggio 2021, n. 76;
โ della legge 23 luglio2021, n. 106;
โ di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorchรฉ non conosciuto;
nonchรฉ per la condanna dellโAmministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista lโistanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dellโart. 56 c.p.a.;
Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimitร costituzionale della normativa concernente lโobbligo, per determinate categorie di personale in regime dโimpiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dellโammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;
Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino allโesame collegiale.
P.Q.M.
Accoglie lโistanza di misura cautelare monocratica sino allโesame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.
Il presente decreto sarร eseguito dallโAmministrazione ed รจ depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederร a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui allโarticolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e allโarticolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e allโarticolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, allโoscuramento delle generalitร nonchรฉ di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Cosรฌ deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2022.
SECONDO DECRETO
N. 00724/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00846/2022 REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dallโavv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
-OMISSISโ Provveditorato Regionale per la Lombardia โOMISSIS-, in persona del Dirigenteย pro-tempore, allo stato non costituito;ย
per lโannullamento
previa sospensione dellโefficacia,
โ del provvedimento prot. nr. 00106/2022 del 4 gennaio .2022, notificato il 5 gennaio 2022, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dellโavvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dellโart. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;
โ dellโinvito in data e notificato il 15 dicembre 2021 n. 0027540 di prot. a produrre documentazione relativa allโavvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
โ del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante โMisure urgenti per il contenimento dellโepidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivitร economiche e socialiโ;
โ del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante โMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lโestensione dellโambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeningโ;
โ del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante โMisure urgenti per il contenimento dellโepidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubbliciโ;
โ della legge 28 maggio 2021, n. 76;
โ della legge 23 luglio2021, n. 106;
โ del d.l. 7 giugno 2022, n.1;
โ di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorchรฉ non conosciuto;
nonchรฉ per la condanna
dellโAmministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista lโistanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dellโart. 56 c.p.a.;
Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimitร costituzionale della normativa concernente lโobbligo, per determinate categorie di personale in regime dโimpiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dellโammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;
Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino allโesame collegiale.
P.Q.M.
Accoglie lโistanza di misura cautelare monocratica sino allโesame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.
Il presente decreto sarร eseguito dallโAmministrazione ed รจ depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederร a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui allโarticolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e allโarticolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e allโarticolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, allโoscuramento delle generalitร nonchรฉ di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Cosรฌ deciso in Roma il giorno 1 febbraio 2022.
TERZO DECRETO
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 904 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dallโavv. Luigi Parenti, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie n. 114, per mandato in calce al ricorso, con indicazione di domicilio digitale come da registri di giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, allo stato non costituito;
โOMISSIS-โ Direzione della Casa Circondariale โย E. Scalasย โ di Cagliari, in persona del Dirigente pro-tempore, allo stato non costituito:
per lโannullamento
del provvedimento prot. nr. 4/Covid del 3 gennaio 2022, notificato in pari data, di immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino alla comunicazione dellโavvio o del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, ai sensi dellโart. 2 comma 3 del d.l. 26 novembre 2021, n. 172;
โ dellโinvito del 17 dicembre .2021 prot. nr. 17553; a produrre documentazione relativa allโavvio del ciclo vaccinale o alla sua prenotazione;
โ del decreto legge 26 novembre 2021, n, 172 recante โMisure urgenti per il contenimento dellโepidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivitร economiche e socialiโ;
โ del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante โMisure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lโestensione dellโambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screeningโ;
โ del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante โMisure urgenti per il contenimento dellโepidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubbliciโ;
โ della legge 28 maggio 2021, n. 76;
โ della legge 23 luglio 2021, n. 106;
โ del d.l. 7 gennaio 2022, n.1;
โ di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorchรฉ non conosciuto;
nonchรฉ per la condannaย dellโAmministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista lโistanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dellโart. 56 c.p.a.;
Considerato che il ricorso, prospettando in sostanza profili di illegittimitร costituzionale della normativa concernente lโobbligo, per determinate categorie di personale in regime dโimpiego di diritto pubblico, di certificazione vaccinale ai fini dellโammissione allo svolgimento della prestazione lavorativa, richiede adeguato approfondimento nella sede propria collegiale;
Ritenuto che, in relazione alla privazione della retribuzione e quindi alla fonte di sostegno delle esigenze fondamentali di vita, sussistono profili di pregiudizio grave e irreparabile, tali da non tollerare il differimento della misura cautelare sino allโesame collegiale.
P.Q.M.
Accoglie lโistanza di misura cautelare monocratica sino allโesame collegiale, limitatamente alla disposta sospensione del trattamento retributivo; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 febbraio 2022.
Il presente decreto sarร eseguito dallโAmministrazione ed รจ depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederร a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui allโarticolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e allโarticolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e allโarticolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, allโoscuramento delle generalitร nonchรฉ di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Cosรฌ deciso in Roma il giorno 2 febbraio 2022.
