Il Ministero dell’Istruzione, dell’Universitร e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno diramato il 1ยฐ settembre una circolare congiunta con indicazioni operative, relative allโanno scolastico 2017/2018, per lโattuazione della legge in materia di prevenzione vaccinale. La circolare ha lo scopo di agevolare le famiglie nellโadempimento degli obblighi vaccinali, che sono al centro della nuova normativa approvata a tutela della salute pubblica, e di favorire un positivo rapporto scuola-famiglia in fase di prima attuazione della normativa.
La nota fornisce, in vista dellโavvio delle lezioni, indicazioni chiare sul fronte dellaย documentazioneย da presentare (con un dettaglio ulteriore rispetto alle comunicazioni giร fornite per quanto riguarda le modalitร di richiesta di un appuntamento per i vaccini alla propria ASL); sulleย scadenzeย previste e sulla loroย armonizzazioneย con il calendario scolastico e con lโeffettivo avvio delle lezioni; sullโaccessoย a scuola.
Per quanto riguarda i documenti, la circolare ricorda che รจ possibile fornire alle scuole: idonea documentazione comprovante lโeffettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base allโetร ; idonea documentazione comprovante lโavvenuta immunizzazione a seguito di una malattia naturale; idonea documentazione sanitaria comprovante la sussistenza dei requisiti per lโomissione o il differimento delle vaccinazioni; copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate) secondo le modalitร indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.
In particolare, proprio per agevolare le famiglie, per lโanno scolastico 2017/2018, laย richiesta di vaccinazioneย potrร essere effettuata ancheย telefonicamenteย (purchรฉ la telefonata sia riscontrata positivamente, con un appuntamento fissato), inviando unaย mailallโindirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle ASL della regione di appartenenza o inoltrando unaย raccomandataย con avviso di ricevimento. In tutti questi casi, e solo per lโanno scolastico 2017/2018, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione si potrร ย autocertificareย di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.
Servizi e scuole dellโinfanzia
Le famiglie con figli che frequentano servizi educativi per lโinfanzia o scuole dellโinfanzia (incluse quelle private non paritarie) dovranno presentare la documentazione richiesta entro lโ11 settembre 2017, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) รจ un giorno festivo.
La presentazione della documentazione รจย requisito di accesso. Quindi, giร per lโanno scolastico 2017/2018, a decorrere dalย 12 settembre 2017,ย non potranno accedere ai servizi educativi per lโinfanzia e alle scuole dellโinfanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non lโabbiano presentata entro i termini. La circolare armonizza le scadenze con i calendari scolastici: nelle scuole dove le lezioni partiranno dopo lโ11 settembre, lโaccesso sarร garantito ai minori che i cui genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione entro la data di avvio delle lezioni stesse. In caso di autocertificazione, รจ confermato che la documentazione comprovante lโeffettuazione delle vaccinazioni dovrร comunque essere prodotta entro ilย 10 marzo 2018.
Sempre in caso di autocertificazione il minore avrร accesso ai servizi, ma entro il 10 marzo 2018 dovrร pervenire alla scuola unโidonea documentazione comprovante lโeffettuazione delle vaccinazioni obbligatorie. In caso contrario il minore non potrร piรน accedere ai servizi. La circolare precisa, comunque, che, se il genitore/tutore/affidatario non ha presentato la documentazione richiesta entro lโ11 settembre 2017 o, nel caso di dichiarazione sostitutiva della documentazione, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dallโaccesso ai servizi rimarrร iscritto ai servizi educativi per lโinfanzia e alle scuole dellโinfanzia e sarร nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta. In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei termini sarร segnalata, entro i successivi 10 giorni, alla ASL territorialmente competente che avvierร la procedura prevista per il recupero dellโinadempimento.
Scuole del I e II ciclo
Per chi ha figli iscritti alla scuola del I e II ciclo o nei centri di formazione professionale regionale la documentazione va presentata entro ilย 31 ottobre 2017ย (o entro il 10 marzo per chi ha prodotto unโautocertificazione) e non costituisce requisito di accesso alla scuola. La mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti sarร comunque segnalata, entro i successivi 10 giorni, dal dirigente scolastico o dal responsabile del centro di formazione professionale regionale allโASL territorialmente competente che, avvierร la procedura prevista per il recupero dellโinadempimento.